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Qui di seguito elenchiamo una serie di leggi e decreti, oltre a stralci di leggi, che interessano l'esercizio della Speleologia in genere, raccolti da Maria Grazia Lobba.

Leggi dello Stato

Articolo 117 della Costituzione
Competenze regioni

Codice Civile, art. 822 e seg.
Demanio pubblico + T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437

Codice Civile, art. 840 e 959.
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo. Diritto di esplorazione.

Codice Civile: Art. 826
Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni - definizione

Codice Civile: Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Codice Civile: Art. 2051
Danno cagionato da cose in custodia

Acque e tutela ambiente

Legge 1766/1927
Usi Civici

L. 1078/1930
USI CIVICI
Definizione delle controversie in materia di usi civici (G.U. del 18 agosto 1930, n. 192).

Legge 1 giugno 1971, n. 442
Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.

Legge 10 maggio 1976, n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (“Legge Merli”)

Legge 24 dicembre 1979, n. 650
(Merli Bis)

Legge 47/1985
Edilizia e Urbanistica

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. Tutela e uso delle risorse idriche

LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.

Legge 15 giugno 2002, n° 112
Patriomonio dello Stato

Guide speleologiche

Legge 17 maggio 1983, n. 217
Legge Quadro per il Turismo. Art. 11 – guide speleologiche

Legge 2 gennaio 1989, n. 2
Ordinamento della professione di guida alpina. Art. 10 – guida speleologica

CNSAS

Legge 18 febbraio 1992, n. 162
Provvedimenti per volontari CNSAS

Legge 21 marzo 2001, n. 74
Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

CAI

Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Riordinamento del Club alpino italiano

Legge 24 dicembre 1985, n. 776
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

Diritti d'Autore

Legge 22 aprile 1941, n. 633
Diritti d' Autore

Regi decreti
Decreti del Presidente della Repubblica
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
Decreti Ministeriali

Carburo

Regio decreto 29 novembre 1906
Regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene

Regio decreto 23 agosto 1907
norme per l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento sul carburo di calcio e sull'acetilene

Regio decreto 8 marzo 1923 e succ. modifiche
Norme per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

Decreto ministeriale 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

Decreto Ministeriale 30 giugno 1948
Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
- Norme di polizia delle miniere e delle cave

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 e altro
Trasporto carburo di calcio

Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966 e altro Depositi di carburo di calcio

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969
Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione.

Decreto Ministeriale 5 novembre 1973
Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose.

Esplosivi

Decreto legislativo 2 gennaio 1997
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

Associazionismo

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 gennaio, n. 1). - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1).

Acque e tutela ambiente

Regio Decreto 332/1928
USI CIVICI

Decreto Ministeriale 1 settembre 1970
Classificazione del Patrimonio dello Stato
Contabilità dei beni dello Stato.

Deliberazione del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977
Tutela delle acque dall'inquinamento: criteri, metodologie e norme tecniche generali della legge “Merli”;.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988
Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Aree di salvaguardia delle risorse idriche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

Decreto Legislativo 490/1999
Cultura e beni culturali

Decreto legislativo 18 agosto 2000
Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

CNSAS

Decreto Ministeriale 24 marzo 1994
Regolamento legge 162/92 per volontari CNSAS

Leggi regionali

Abruzzo

Legge Regionale 2 maggio 1980
Norme per la costituzione su base regionale della Commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

Legge Regionale 9 aprile 1975
Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.

Legge Regionale n° 86 DEL 16-09-1998
Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo


Emilia Romagna

Legge Regionale 12 maggio 1985
Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del Soccorso Alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico.

Friuli – Venezia Giulia

Legge Regionale 1 settembre 1966
Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Lazio

Legge Regionale 26 maggio 1988
Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino.

Legge Regionale 1 settembre 1999
Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.

Liguria

Legge Regionale 3 aprile 0990
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.

Marche

Legge Regionale 23 febbraio 20000
Norme sulla speleologia.

Piemonte

Legge Regionale 30 maggio 1980
Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte.

Legge Regionale 30 maggio 1980
Sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.

Sardegna

Legge Regionale 21 settembre 1993
Interventi in materia ambientale. Art. 10 – catasto grotte.

Toscana

Legge Regionale 2 aprile 1984
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Veneto

Legge Regionale 8 maggio 1980
Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 maggio 1980

Puglia

Legge Regionale 3 ottobre 1986
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Trentino
Provincia Autonoma di Trento

Legge Provinciale 31 ottobre 1983
Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico (1)

L 22/04/1941 n.633 - Vigente alla G.U. 06/05/2003 n. 103

DIRITTI D'AUTORE
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1) (2) (3).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE (1)
(1) Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle banche di dati create prima del 1º gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del d.lg. 6 maggio 1999, n. 169 (16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo (che aggiunge il n. 9 all'articolo 2 del presente decreto) , fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1º gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del citato d.lg. 169/1999.
Capo I
OPERE PROTETTE
Articolo 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato dall'art. 1, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (1);
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (2);
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (3);
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto (4);
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (5).
(1) Numero così modificato dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
(3) Numero aggiunto dall'art. 2, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
(4) Numero aggiunto dall'art. 2, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
(5) Numero aggiunto dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Articolo 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Articolo 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Articolo 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Articolo 7
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Articolo 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (1).
(1) Vedi art. 9, c.c.
Articolo 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Articolo 11
Alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista] (1), alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
(1) Soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Capo III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
Sezione I
PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA
Articolo 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Articolo 12/bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e così sostituito dall'art. 3, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 12/ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 23, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Articolo 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Articolo 15/bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 48, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650.
Articolo 16
1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari (1).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 16/bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
Articolo 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Articolo 18/bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Sezione II
PROTEZIONE DEI DIRITTI SULL'OPERA A DIFESA DELLA PERSONALITÀ DELL'AUTORE (DIRITTO MORALE DELL'AUTORE)
Articolo 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (1).
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo 21
L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Articolo 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Articolo 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (1) sentita l'associazione sindacale competente [e le associazioni sindacali fasciste] (2).
(1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività culturali.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Sezione III
DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA
Articolo 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (1).
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (1).
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (1).
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 27/bis
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e poi abrogato dall'art. 17, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare (1), secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista] (1) alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
(1) Soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Articolo 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32/bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo 32/ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Capo IV
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE
Sezione I
OPERE DRAMMATICO-MUSICALI, COMPOSIZIONI MUSICALI CON PAROLE, OPERE COREOGRAFICHE E PANTOMIMICHE
Articolo 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Articolo 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Articolo 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Articolo 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Articolo 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione II
OPERE COLLETTIVE, RIVISTE E GIORNALI
Articolo 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
Articolo 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Articolo 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Articolo 41
Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Articolo 42
L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Articolo 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Sezione III
OPERE CINEMATOGRAFICHE
Articolo 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Articolo 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Articolo 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.
Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Articolo 46/bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 6, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (1) secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
(1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Articolo 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Articolo 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Articolo 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Sezione IV
OPERE RADIODIFFUSE
Articolo 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Articolo 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Articolo 53
Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Articolo 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Articolo 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Articolo 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Articolo 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Articolo 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale competente (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.
Articolo 60
Qualora il Ministero della cultura popolare (1) lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività culturali.
Sezione V
OPERE REGISTRATE SU APPARECCHI MECCANICI
Articolo 61
L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata (1);
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo (2).
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo (3).
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
(1) Numero così sostituito dall'art. 3, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
(2) Numero così modificato dall'art. 4, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
(3) Comma prima sostituito dall'art. 4, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685 e poi così modificato dall'art. 4, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
Articolo 62
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
4) data della fabbricazione.
Articolo 63
Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli artt. 20 e 21 di questa legge.
Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Articolo 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Sezione VI
PROGRAMMI PER ELABORATORE (1)
(1) Sezione aggiunta dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64/bis
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64/ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (12).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64/quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (1).
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 15 marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Sezione VII
BANCHE DI DATI (1)
(1) Sezione aggiunta dall'art. 4, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 64/quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 64/sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia.

{I}. Ciascuno è responsabile del danno [2056 ss.] cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256 comma 1; 675 c.p.c.].

Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
{I}. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati [965 c.nav.], è tenuto al risarcimento [2056 ss.; 678 c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2054] (1).
________________________________________
(1) In tema di responsabilità civile dipendente da impiego pacifico dell'energia nucleare v. art. 15 ss. l. 31 dicembre 1962, n. 1860; l. 10 maggio 1976, n. 319, nonchè l. 23 aprile 1991, n. 147. In tema di danni causati alle persone fisiche e giuridiche italiane da oggetti spaziali v. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). - Disposizioni in materia di risorse idriche (1) (2) (3).

Articolo 1
Tutela e uso delle risorse idriche.
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)

Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)

Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta.

{I}. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.].

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101/L).

TITOLO I
Principi generali e competenze
Definizioni
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l ) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.


C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.

{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [714 ss. c.nav.].
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 c.nav.].


Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22). - Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (1) (2).
Allegato 1 ALLEGATO I ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)" (Omissis) 1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico). 1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa. 1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa, a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro. 1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo. 1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno. 1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI A Materia esplosiva primaria B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.

Legge 1 giugno 1971, n. 442 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 173). - Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.

Articolo 1
Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate «Riserve naturali» le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.

Articolo 2
Per la gestione tecnica ed amministrativa delle «Riserve naturali», di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Articolo 3 La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione sull'organizzazione, sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle «Riserve naturali»;
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

EDILIZIA E URBANISTICA D. LEGISL. 490/1999 CULTURA E BENI CULTURALI
TITOLO II
Beni paesaggistici e ambientali
Capo I
INDIVIDUAZIONE Beni tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1- quater )


art. 146.
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a ) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b ) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c ) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d ) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e ) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f ) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g ) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h ) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i ) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l ) i vulcani;
m ) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a ) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b ) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a ) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c ) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno (G.U. del 8 marzo 1928, n. 332).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 1
Principi generali.

Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

Articolo 4
Aree di salvaguardia delle risorse idriche.

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9). - Ordinamento della professione di guida alpina (1).


(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Articolo 1
Oggetto della legge.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Articolo 2
Oggetto della professione di guida alpina.
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche:
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

Articolo 3
Gradi della professione.
1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Articolo 4
Albo professionale delle guide alpine.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Articolo 5
Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Articolo 6
Trasferimento e aggregazione temporanea.
1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

Articolo 7
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide (1).
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione (1).
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (2) nell'ambito di una tema di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano (1).
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1) (2).
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 8
Validità dell'iscrizione all'albo.
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Articolo 9
Aggiornamento professionale.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti (1).
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide (1).
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 10
Specializzazioni.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

Articolo 11
Doveri della guida alpina.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. 3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Articolo 12
Tariffe professionali.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 13
Collegi regionali delle guide.
1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

Articolo 14
Funzioni dei collegi regionali.
1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Articolo 15
Collegio nazionale delle guide.
1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 16
Funzioni del collegio nazionale.
1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Articolo 17
Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa

Articolo 18
Esercizio abusivo della professione.
1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. 3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Articolo 19
Scuole di alpinismo.
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 20
Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Articolo 21
Accompagnatori di media montagna.
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Articolo 22
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività (1).
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide (1).
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 23
Guide vulcanologiche.
1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

Articolo 24
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 25
Regioni a statuto speciale.
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 , comma 1, l. 24 maggio 1989, n. 194.

Articolo 26
Modifica di norme.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce la lettera f) dell'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91.

Decreto ministeriale 30 giugno 1948 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152). -- Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici.


Articolo 1
Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio:
1) i fertilizzanti azotati;
2) il carburo di calcio;

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 aprile, n. 87). - Norme di polizia delle miniere e delle cave (1) (2).
DEPOSITI DI CARBURO DI CALCIO
Articolo 295
Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (CODICE DELLA STRADA del 1959 REG. ES.)


REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 357
Limiti di esenzione.
Il presente Regolamento non si applica qualora i quantitativi di merci pericolose non eccedano per ogni unità di trasporto, i pesi massimi indicati nella tabella che segue:
Classe Peso massimo e prescrizioni speciali
Classi I-a), I-b) e I-c) - si rinvia a quanto indicato nelle disposi- zioni per l'esecuzione delle leggi di pub- blica sicurezza;
Classe I-d) - 300 kg., ad eccezione dell'acido fluori- drico anidro del 5° (limite di esenzione 50 kg.) e dell'ossicloruro di carbonio (fosgene) dell'8° a) (limite di esenzione 25 kg.);
Classe I-c) - 10 kg., ad eccezione del carburo di calcio del 2° a) (limite di esenzione 1000 kg.);

Cisterne vuote.
Le cisterne vuote che hanno contenuto sodio, potassio, leghe di sodio e potassio (1°-a) o carburo di calcio (2°-a) devono viaggiare ermeticamente chiuse, come se fossero piene.

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.


TITOLO I
1. Finalità della legge.

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
(2) Riportato alla voce Regioni.

2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi (2/a).
(2/a) Vedi, ora, l'art. 3, D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, riportato alla voce Regioni.

3. Comitato consultivo.

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. Organizzazione turistica regionale.

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di «aziende di promozione turistica» (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio. Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

5. Imprese turistiche.

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3).
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente (4);
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4/a), e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.
(3) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 3-ter, D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(4/a) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

6. Strutture ricettive.

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
7. Classificazione delle strutture ricettive.

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 (5), convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche] (5/a).
(5) Riportato alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari.

(5/a) Periodo abrogato dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 284, riportata al n. XXX.

8. Vincolo di destinazione.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
9. Agenzie di viaggio e turismo.

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (5/b).
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e successive modificazioni] (6/a).
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] (6/a).
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (6/b).
(5/b) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.

(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6 del presente art. 9.

(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6 del presente art. 9.

(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

10. Associazioni senza scopo di lucro.

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

11. Attività professionali.

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali. È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani (6/b).
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

12. Disposizioni transitorie.

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle: alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

TITOLO II

13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.

[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (7).
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria] (7/a).
(7) Riportato alla voce Regioni.

(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

14. Ripartizione dei fondi.

[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (8).
Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (9), per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei «fondi per lo sviluppo delle attività turistiche» o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] (7/a).
(8) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(9) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

15. Criteri, procedure e controlli.

[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (10).
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte. A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (11)] (7/a).
(10) Riportata alla voce Regioni.

(11) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, e l'art. 4, D.L. 4 novembre 1988, n. 465, riportati alla voce Sport.

(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

16. Copertura finanziaria.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comune è titolare di un interesse differenziato e qualificato, costituente interesse legittimo, a che la regione eserciti legittimamente i poteri conferiti dalla l. 17 maggio 1983, n. 217 ai fini della individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, in cui operano le aziende di promozione turistica. Cons. Stato, Sez.V, 25/02/1991, n.193
PARTI IN CAUSA
Reg. Puglia C. Com. Trani
FONTE
Cons. Stato, 1991, I, 249
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 17/05/1983 n.217

Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 278). --
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.


Allegato unico
D}Allegato
Elenco dei depositi e Industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).
I. - Attività soggette a visite annuali.
1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.
2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.
3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).
4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini). 5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.
6. Autorimesse con più di 9 automezzi.
7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini.
8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).
9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).
10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).
11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234). - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).


Articolo 90
Acque.
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
omissis
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; Articolo 91
Competenze dello Stato.
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche

Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966, n. 937 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 285). - Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660.

Deliberazione 4 febbraio 1977 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 48, del 21 febbraio) -- del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.


Articolo unico
I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d)ed e) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente delibera.

CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLECARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI CORPIIDRICI E PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI SCARICHI
Capitolo I
Criteri generali per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici
La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, affida, tra l'altro, allo Stato il compito di fissare i criteri generali e le metodologie per il rilevamento dei «corpi idrici superficiali e sotterranei».
In proposito devesi subito evidenziare che per la dizione «corpo idrico» non esiste nella nomenclatura tecnica una precisa definizione, per quanto espressioni simili siano universalmente accettate anche in campo internazionale; comunque, per «corpo idrico» deve intendersi «qualsiasi massa d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi».
A tale riguardo le acque che debbono essere protette dai danni derivanti da una degradazione della qualità, possono configurarsi in quelle relative ai seguenti impieghi, peraltro non necessariamente limitativi:
1) utilizzazione a scopo potabile;
2) utilizzazione per usi agricoli;
3) utilizzazione per usi industriali;
4) mantenimento della vita acquatica;
5) attività ricreativa;
6) navigazione.
Una definizione come quella sopracitata sembra la più aderente allo spirito delle norme contenute nella legge di cui trattasi, ma per la sua genericità mal si presta ad una pratica applicazione proprio laddove la legge stessa, all'art. 7, prevede il rilevamento per tutto il territorio nazionale delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici ed il loro andamento nel tempo.
In tale situazione, tenendo presenti le finalità della legge è parso opportuno fissare, in sede preliminare, alcuni criteri generali per dare l'immediato avvio ai rilevamenti di cui all'art. 7 precedentemente richiamato.
Ciò ha portato, come logica conseguenza, a individuare in modo più realistico i «corpi idrici», allo scopo di poter eseguire sulla base delle metodologie che verranno successivamente indicate i rilevamenti di cui sopra.
Essi sono stati così distinti:
a) laghi e serbatoio;
b) corsi d'acqua naturali e artificiali;
c) acque di transizione;
d) acque costiere;
e) falde acquifere sotterranee.
A ciascun tipo di corpo idrico (all'atto del rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative) corrisponderà una specifica metodologia, previa precisazione dei criteri in base ai quali il «corpo idrico» è stato incluso in una determinata classe.
L'indagine sarà completata con tutte le notizie riguardanti gli scarichi, sia pubblici che privati, interessanti il corpo idrico ed acquisiti attraverso il «catastodegli scarichi» che dovrà essere avviato contemporaneamente al rilevamento suddetto. Inoltre per la redazione del piano nazionale di risanamento tutti i dati dovranno essere riportati su schede-tipo, seguendo un codice standard.
omissis
Per quanto concerne il bacino imbrifero di alimentazione andranno precisate le caratteristiche morfologiche del bacino stesso e del reticolo idrografico, con particolare riferimento agli immissari ed all'emissario.
Per ciascun corpo idrico dovranno inoltre essere fornite informazioni relative alle utilizzazioni prevalenti, che possono essere così identificate: uso potabile, uso industriale, produzione di energia elettrica, uso agricolo, esercizio della pesca, utilizzazione per balneazione ed attività ricreative e navigazione di linea. Particolare cura dovrà poi essere posta nella indicazione delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche del corpo idrico.

2) Corsi d'acqua.
Con la denominazione «corsi d'acqua» si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti interne coincide con l'inizio della zona di foce (paragrafo 3).
Ai fini dell'applicazione della legge debbono essere presi in considerazione:
a) tutti i corsi d'acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mareo alla confluenza, sia uguale o superiore a kmý 100;
b) tutti i corsi d'acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m3/s o superiore; c) tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedentivoci, ma che rivestono specifici interessi (uso potabile, paesaggistico, naturalistico, inquinamento, rapporti diretti con acque sotterranee, ecc.).
omissis
5) Falde acquifere sotterranee.
Si identificano come «acque sotterranee» tutti gli accumuli d'acqua nel sottosuolo, permanenti o non permanenti, in quantità tali da essere oggetto di utilizzazione, anche stagionale.
Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni rocciose filtranti o fratturate, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni rocciose profonde e praticamente immobili.
Pure le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee), si considerano come appartenenti a tale gruppo di acque, perché rappresentano affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
La caratterizzazione geografica e topografica dei corpi idrici in questione è quanto mai difficile per la necessità di esaminare, in maniera globale, le falde acquife reunitamente alle proprie zone di alimentazione e di discarica.
Per le finalità cui mira la legge dovranno, comunque, essere dapprima prese in considerazione quelle falde o sorgenti che presentino particolari condizioni di vulnerabilità rispetto agli inquinamenti diretti o indiretti.
Nel caso delle falde sotterranee assume spiccata importanza la delimitazione del «bacino idrogeologico» al quale il corpo idrico sotterraneo appartiene, i cui limiti possono essere indipendenti da quelli del bacino idrografico superficiale e sono connessi alla struttura geologica del sottosuolo ed alle caratteristiche idrogeologiche delle formazioni rocciose presenti.
Per quanto concerne le sorgenti la individuazione del corpo idrico non dovrà limitarsi alla precisazione delle caratteristiche geografiche e topografiche del sito ove la sorgente stessa si manifesta, ma dovrà essere estesa alla falda alimentatrice.
Per ogni corpo idrico sotterraneo dovranno poi essere fornite informazioni sulle utilizzazioni prevalenti attuali, da identificarsi principalmente negli usi potabile, agricolo e industriale.
Le indagini sulle caratteristiche idrologiche sono strettamente connesse con quelle di natura geologica, necessarie per la individuazione del serbatoio acquifero sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico; esse dovranno essere estese a tutto il bacino, con lo scopo precipuo di giungere, per ogni corpo idrico, alla determinazione della configurazione del regime della circolazione idrica sotterranea.
Tutto ciò evidenzia anche in questo caso la mole e la complessità delle indagini da effettuare, per cui, in una prima fase, si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione solo a quei corpi idrici che risultino essere interessati da problemi di inquinamento. In merito poi agli specifici rilievi delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque sotterranee, le determinazioni dovranno essere limitate in generale ad un ristretto numero di parametri analitici fondamentali (quali: temperatura, durezza, conduttività, alcune specie ioniche fondamentali e indici batteriologici) salvo aggiungere, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari fenomeni di contaminazione.
Capitolo II
Metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

OMISSIS

.
E) Falde acquifere sotterranee.
1. Notizie generali.
Presupposto di ogni indagine idrologica sulle acque sotterranee è la preliminare individuazione del corpo idrico sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico, da conseguirsi mediante ricerche geologiche, geofisiche ed idrologiche. E' da tenere comunque presente che nel caso delle acque sotterranee, a causa delle difficoltà nella individuazione dei corpi idrici e della complessa struttura geologica del serbatoio sotterraneo, le approssimazioni nelle valutazioni si presentano frequentemente inferiori a quelle relative alle acque superficiali. Si dovrà comunque pervenire ad una caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei nei loro seguenti aspetti:
a) modalità e condizioni di alimentazione e di deflusso, sia naturali che artificiali;
b) proprietà idrogeologiche delle formazioni rocciose acquifere e loro distribuzione spaziale (porosità, permeabilità, trasmissività);
c) caratteristiche idrodinamiche (carico idraulico, velocità media, portata);
d) caratteristiche di qualità dell'acqua di falda (temperatura e principali proprietà chimiche e batteriologiche).
In generale la conoscenza dell'assetto idrogeologico e delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici sotterranei è basata principalmente su un inventario dei pozzi di vario tipo esistenti e delle manifestazioni sorgentizie, che rappresentano i punti di acquisizione di dati diretti.
Sarà pertanto da prevedere l'esecuzione di un censimento dei pozzi e delle sorgenti (sinora attuato solo in modo parziale) ed il contemporaneo accertamento delle opportune caratteristiche idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche.
La conoscenza dei corpi idrici sotterranei, mercé anche l'adozione, se del caso, di metodi specializzati (quali quelli geofisici, geochimici e radioattivi), risulterà perfettibile a mano a mano che si disporrà di ulteriori informazioni. Nelle indagini una particolare attenzione dovrà sempre essere data alla vulnerabilità delle falde rispetto agli inquinamenti diretti e indiretti, come pure alla diffusione dei contaminanti una volta raggiunta la falda, e alla capacità autodepurante della falda medesima.
2. Utilizzazioni prevalenti attuali.
a) Uso potabile: si indicheranno le portate complessive emunte dal corpo idrico per uso potabile (l/s valore medio annuo);
b) Uso industriale: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico e destinati a insediamenti produttivi (m3g/ valore medio annuo);
c) Uso agricolo: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico per uso irriguo (l/s valore medio del periodo irriguo), trascurando le captazioni inferiori a 5 l/sec.
Le informazioni sulle utilizzazioni sono collegate alla preparazione dell'inventario dei pozzi e delle sorgenti. Parallelamente dovranno essere indicati e precisati tutti gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo che ricadono nel bacino idrogeologico, come pure le caratteristiche di qualità dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua,laghi, serbatoi) che risultano alimentare i corpi idrici sotterranei. Per le falde freatiche particolarmente vulnerabili si forniranno notizie sulle condizioni di utilizzo dei terreni superficiali, ove ha luogo l'alimentazione delle falde stesse per infiltrazione.
3. Caratteristiche idrologiche.
Sotto il profilo idrologico assumono particolare rilievo le indagini che si rendono necessarie per lo studio ed il controllo del regime delle falde sotterranee, non solo in dipendenza delle variazioni di livello, ma anche in funzione delle portate che vengono sottratte alle falde stesse mediante emungimenti dai pozzi ed il libero deflusso delle acque sorgentizie. Tali indagini hanno importanza preminente, ma ciò non di meno sarà opportuno eseguire altre ricerche per la determinazione di altri elementi caratteristici, quale principalmente il tasso di rinnovamento, e cioé il rapporto tra il deflusso medio annuo sotterraneo ed il volume idrico della falda, atto ad evidenziare la possibilità di ricarica naturale della falda medesima.
Gli elementi idrologici che in via prioritaria dovranno essere accertati sono costituiti essenzialmente dai livelli freatici e piezometrici e dalle portate che vengono emunte dai pozzi o defluiscono liberamente dalle sorgenti, tutti elementida rilevare secondo le metodologie del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. Le misurazioni dovranno essere svolte più volte nell'anno idrologico, e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione di un medesimo corpo idrico.
Comunque, data la complessità dell'indagine da effettuare, nella prima fase della stessa si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o comunque facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione soltanto a quelle falde interessate da problemi di inquinamento.
Siccome la carenza di informazioni potrà essere (anche in quest'ultimo caso) cospicua, si dovranno intraprendere, se necessario, studi idrogeologici completi, con impiego di metodi geofisici e radioattivi e con programmi di perforazione di nuovi pozzi.
4. Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.
Anche le indagini relative alla qualità delle acque dovranno essere effettuate più volte, con frequenza almeno stagionale, nell'anno e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione significativi di un medesimo corpo idrico, scelti in maniera adeguata.
In particolare per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sotto il profilo qualitativo, le determinazioni dovranno essere, in generale, limitate ad un ristretto numero di parametri analitici fondamentali. Accanto a questi si dovranno rilevare, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari fenomeni di contaminazione. Omissis

Decreto Ministeriale 5 novembre 1973 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 328, del 21 dicembre 1973). -- Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose.


NORME [2/2]
Articolo 15
Sostanze della classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili).
1. Ai fini delle presenti norme le sostanze della classe 4.3 sono suddivise in gruppi e soggette ai limiti di quantità risultanti dalla seguente tabella. I criteri di massima per la suddivisione in gruppi sono i seguenti:
Gruppo A: sostanze (come fosfuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas spontaneamente infiammabili (come fosfina);
Gruppo B: sostanze (come metalli alcalini e alcalino-terrosi e relativi amalgami e leghe, idruri, carburi, siliciuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (come idrogeno, acetilene, metano);
Gruppo C: sostanze (come metalli non alcalini nè alcalino-terrosi, leghe di metalli non alcalini nè alcalino-terrosi e altri composti) che a contatto, con l'acqua sviluppano, più o meno lentamente, gas quali idrogeno ed ammoniaca.
Quantità Quantità
netta massima netta massima
GRUPPI per recipiente per collo
-- -- --
A (2) .......................... 100 g 200 g (1)
B .............................. 500 g 1 kg (1)
C .............................. 3 kg 6 Kg (1)
--------------------
Note:
(1) Quantità totale massima di tutte le sostanze di questo gruppo.
(2) Le sostanze di questo gruppo sono ammesse unicamente in recipienti chiusi ermeticamente.
2. Salvo il caso in cui siano applicate le disposizioni del primo comma dell'art. 6, le materie della classe 4.3 non devono essere imballate nello stesso collo con le materie delle classi 1, 2, 3, 4.1 -- gruppi A e B, 5.1, 5.2, 6.1 -- gruppi A, B, C con infiammabilità inferiore a 61° C e gruppo D, nonchè con le materie della classe 8.
3. Elenco delle sostanze:
Gruppo A:
Fosfuro di alluminio e magnesio;
Fosfuro di calcio;
Fosfuro di magnesio;
Fosfuro di potassio;
Fosfuro di sodio;
Fosfuro stannico;
Fosfuro di stronzio.
Gruppo B:
Alluminio idruro di litio;
Amalgama di sodio;
Bario metallo;
Bario: leghe non piroforiche;
Calcio metallo;
Carburo di alluminio;
Carburo di calcio;

Articolo 1
La seguente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). -- Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.


Articolo 1
I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;
2) spiagge lacuali e relative pertinenze;
3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;
acquedotti e canali e relative pertinenze;
zone portuali della navigazione interna;
4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;
5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;
6) tratturi;
7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;
8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;
beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;
aerodromi civili;
altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.

Articolo 2
I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) beni disponibili per la vendita;
2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;
censi, livelli ed altre prestazioni attive;
3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;
4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;
5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;
6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;
7) beni assegnati in uso governativo;
8) beni temporaneamente non disponibili;
9) altri beni non disponibili.

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 9 ottobre 1998

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

TITOLO I
GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA
ARTICOLO 12

Corsi di specializzazione

1. La Giunta regionale d'Abruzzo su motivata proposta del collegio regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre regioni, corsi di specializzazione per:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione e all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. 2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell'albo regionale.
3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l'ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi eventuali test tecnici.
4. Per la professione di guida speleologica, di cui all'art. 11 della legge 217/83, con l'atto che la disciplina, la Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di alpinismo.

Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 11

Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 11
del 16 aprile 1975

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Generalità
La Regione riconosce l' importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione e valorizzazione.

ARTICOLO 2

Attività di conservazione ed incentivazione turistica La Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall' inquinamento della acque ipogee, delle cavità sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti naturali carsici della Regione. A tal fine promuove ed incoraggia - anche con l' erogazione di contributi - gli studi e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore dei Gruppi Speleologici esistenti.

ARTICOLO 3

Programma organico
Per i fini di cui ai precedenti articoli la Giunta Regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, conferenze ed attività similiari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma promuove ed incoraggia altresì la diffusione delle opere scientifiche nonchè la propaganda turistica riguardanti il patrimonio speleologico anche con l' erogazione di contributi per opere e stampati vari.
L' approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

Catasto regionale
E' istituito presso il II Dipartimento - Settore Turismo - il Catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici riguardanti le stesse, nonchè l' indicazione dell' eventuale possibilità di valorizzazione turistica, secondo il regolamento chè verrà adottato dalla Regione. La Regione può servirsi di Istituti tecnicacamente specializzati in materia.

ARTICOLO 5

Onere finanziario
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di Bilancio 1975, del quale è autorizzato l' esercizio provvisorio con legge regionale 24- 1- 1975, n. 11, denominato << Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >>. Lo stanziamento della partita << Contributi per la realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione turistica delle grotte regionali, nonchè contributi per incoraggiare e favorire le ricerche e gli studi speleologici e di idrologia sotterranea >>, iscritto nell' elenco N. 4 del predetto Cap. 2500 per 20 milioni, è soppresso.
Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del Bilancio 1975. Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

ARTICOLO 6

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 9 Aprile 1975.

{I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [828]. {II}. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 comma 2] dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 comma 3 Cost.],

Norme per la costituzione su base regionale della Commissione d' esame per l' accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all' esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 4 giugno 1980
Indice:
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

E' costituita su base regionale, presso la Giunta Regionale, Secondo Dipartimento - Settore Turismo - la Commissione di esame per l' accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all' esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

ARTICOLO 2
La composizione della Commissione di cui al precedente articolo viene stabilita come segue:
- il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Turismo o un suo rappresentante: Presidente;
- un rappresentante dell' Amministrazione delle Belle Arti, Antichità e Belle Arti o Monumenti e Gallerie;
- un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo della Regione designato dalla UNEPT;
- un rappresentante degli Enti Locali possessori di grotte turistiche;
- un docente di lingue estere per le quali vi siano esaminandi;
- un rappresentante delle associazioni speleologiche abruzzesi designato dalla Federazione Speleologica Abruzzese;
- un rappresentante del sindacato guide;
- un rappresentante della Società Speleologica Italiana;
- un rappresentante del Soccorso Alpino CAI - delegazione Speleologica;
- un Funzionario del competente Ufficio di Pubblica Sicurezza;
- il Funzionario della carriera direttiva del Settore Turismo responsabile del servizio. Funge da Segretario un dipendente regionale con la qualifica non inferiore a Istruttore. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della stessa, viste le designazioni delle competenti Amministrazioni pubbliche e degli altri Enti ed Organismi interessati. Per i singoli membri della Commissione possono essere nominati dei supplenti.
ARTICOLO 3

La sessione di esami viene disposta con decreto del presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta del Componente della Giunta preposto al Settore Turismo.
Col medesimo atto vengono specificati il programma di esami, consistenti in una prova scritta ed un colloqui, ed il numero delle guide.

ARTICOLO 4

Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di cui al precedente articolo e la data degli esami, la Regione cura, con la eventuale collaborazione di enti ed associazioni operanti nel settore, corsi di lezioni teorico - pratiche preparatorie per aspiranti alla professione di guida speleologica.
Al termine di ciascun corso, i cui istruttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sarà compilato, a cura dell' istruttore capo, un rapporto collegiale su ogni partecipante. Detto rapporto è rimesso alla Commissione di cui all' art. 2 che può disporre che il candidato sostenga le prove pratiche in sua presenza.
Analogo corso di lezioni preparatorie può essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo speleologico.
La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che avranno fatto regolare domanda di ammissione alla sessione d' esami.

ARTICOLO 5

Presso la Giunta Regionale - Settore Turismo - viene istituito e conservato un elenco ufficiale della guide speleologiche e delle guide turistiche ad indirizzo speleologico. Nell' elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, l' indirizzo del titolare, la qualifica, i rinnovi e le variazioni.
Il titolare della licenza è tenuto a comunicare eventuali variazioni alla Giunta Regionale - Settore Turismo.

ARTICOLO 6

E' fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del CAI - Delegazione Speleologica.

ARTICOLO 7

L' esercizio saltuario, nella Regione Abruzzo, della professione da parte di guide speleologiche o guide turistiche ad indirizzo speleologico, provenienti da altre regioni o dall' estero con i loro clienti, non è soggetto ad autorizzazioni della Regione, salva la osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

ARTICOLO 8

Per quanto concerne l' esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà :
- << facile >>;
- << impegnativa >>;
- << difficile >>.
Nell' apposito catasto speleologico, da istituire ai sensi dell' art. 4 della LR 9 aprile 1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità , con l' indicazione delle persone che potranno essere assunte dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà .

ARTICOLO 9

Ai componenti la Commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l' indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10- 8- 1973, n. 35 e 21- 6- 1978, n. 31.
Alle spese per il funzionamento della Commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai Commissari, previste in L. 5 milioni per l' anno 1980, è provveduto con i fondi stanziati al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
All' onere derivante dall' applicazione dell' art. 4 della presente legge, presuntivamente determinato in L. 2 milioni per anno, si fa fronte nel 1980 con lo stanziamento iscritto al Capitolo 2153 dello Stato di previsione la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

ARTICOLO 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 2 Maggio 1980.

Regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 6). - Che approva il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene (1).

Capo I
CARBURO DI CALCIO
Sezione 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Agli effetti della legge 30 giugno 1901, n. 278, e del presente regolamento è considerato come carburo di calcio e, perciò, sottoposto a tutte le disposizioni, per esso stabilite, qualunque altro carburo, o miscuglio contenente carburo, capace di sviluppare acetilene sotto l'azione dell'acqua.

Articolo 2
Non può essere messo in commercio carburo di calcio che sviluppi a contatto dell'acqua acetilene, contenente idrogeno fosforato ed idrogeno solforato in quantità superiore ad 1 per cento in volume, complessivamente.

Sezione 3
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CARBURO DI CALCIO
Articolo 10
I depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aerati e sufficientemente illuminati.
Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili. È vietato entrarvi o illuminarli con lumi a fiamma libera.

Articolo 11
Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua.

Articolo 12
Tutti i recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la leggenda: «Carburo di calcio! conservarlo asciutto».

Articolo 13
Il carburo di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12, e senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti.

Articolo 14
Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.

Articolo 15
I depositi di carburo di calcio da oltre 300 sino a 2,000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, esclusi gli ambienti d'abitazione.
I depositi da oltre 2,000 sino a 50,000 chilogrammi debbono esser fatti in locali chiusi, a ciò appositamente destinati.
I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato.

Articolo 16
Per ottenere la licenza di deposito di carburo di calcio occorre farne domanda all'autorità competente a sensi dell'art. 14.
Per i depositi superiori ai 50.000 chilogrammi, insieme alla domanda, deve presentarsi in doppia copia:
1) Una pianta del locale, o dell'edificio in cui vuolsi stabilire il deposito ed uno schizzo dei locali o degli edifici circostanti, con la indicazione della loro rispettiva destinazione;
2) La indicazione della quantità massima di carburo di calcio che si vuole tenere in deposito.

Articolo 20
La licenza per deposito di carburo di calcio è permanente: deve, però, essere rinnovata quando avvengano cambiamenti nel concessionario, nei locali o aumento nella quantità di carburo, oltre la quantità per la quale fu rilasciata la licenza.
RIVENDITE AL MINUTO DEL CARBURO DI CALCIO
Articolo 21
Nelle rivendite al minuto non possono essere tenuti più di 500 chilogrammi di carburo di calcio.
Non occorre alcuna licenza per le rivendite nelle quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.
Se la quantità sia superiore a 300 chilogrammi occorre la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La licenza deve contenere la indicazione delle condizioni speciali alle quali la concessione sia eventualmente subordinata.

MANIPOLAZIONI DI CARBURO DI CALCIO
Articolo 23
Gli operai addetti alla spezzatura ed a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali di difesa e di apparecchi che proteggano le vie respiratorie.

Articolo 31
Un impianto ad acetilene, perché possa essere considerato sicuro agli effetti del presente regolamento, deve soddisfare alle condizioni seguenti:
1) La temperatura, in qualsiasi parte del generatore, quando esso agisce al massimo grado di produzione pel quale è costruito, non deve superare 100ºC;
2) Il carburo di calcio deve decomporsi completamente nell'apparato, in modo che i residui non siano più atti a sviluppare altro acetilene.
I detti residui non possono essere immessi nelle fogne o nei pozzi neri, se prima non siano diluiti in abbondante quantità d'acqua. Possono conservarsi, per uso di concime o di materiale da costruzione, in fosse scavate all'aperto; 3) L'apparato deve essere costruito in guisa, che nessuna parte del fango calcareo che vi si forma possa penetrare in alcuno dei tubi destinati al passaggio del gas o alla circolazione dell'acqua;
4) Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere efficacemente protette; 5) I raccordi di caoutchou fra il generatore, il gasometro e la tubazione sono assolutamente vietati per gl'impianti superiori a 50 fiamme;
6) Ogni impianto deve essere munito di rubinetti, che permettano di isolare la tubazione e la diramazione dal generatore e dal gasometro;
7) Ogni becco deve essere provvisto di proprio rubinetto;
8) I generatori di acetilene di cui alle lettere b, c e d dell'art. 30, debbono essere costruiti in modo che sia impedita automaticamente la sopraproduzione di acetilene e che, in ogni caso, l'eccesso del gas sia sempre disperso fuori dell'ambiente, per mezzo di apposito tubo.

l. 47/1985 EDILIZIA E URBANISTICA
Capo IV.
OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI.
CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI (1).
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

art. 32 (1).
Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.
Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte (2). Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole (3).
Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici, e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione (4).
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a ) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35;
b ) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III (5);
c ) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale, competente, per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di concessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (6).
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
(1) A norma dell'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449 il presente articolo deve <>.
(2) Comma sostituito dall'art. 4 d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. nella l. 21 giugno 1985, n. 298 e poi modificato dall'art. 12 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. nella l. 13 marzo 1988, n. 68.
Successivamente, il comma, dopo le modifiche apportate da vari decreti-legge, più volte reiterati (l'ultimo dei quali è il d.l. 24 settembre 1996, n. 495), tutti decaduti per mancata conversione in legge, è stato da ultimo così modificato dall'art. 2 comma 43 l. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
(3) Comma inserito dall'art. 39 comma 7 l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(4) Il comma 3 è stato inserito dall'art. 2 comma 44 l. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
(5) Lettera così modificata dall'art. 4 d.l. n. 146 del 1985, citato nella nota 1.
(6) Gli ultimi quattro periodi del comma sono stati aggiunti dall'art. 2 d.l. n. 2 del 1988, citato nella nota 1.
(1) Per una nuova sanatoria delle opere edilizie abusive, v. l. 25 dicembre 1994, n. 724 (art. 39).

Regio decreto 23 agosto 1907, n. 647 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 226). - Portante norme per l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento sul carburo di calcio e sull'acetilene, approvato col regio decreto 29 novembre 1906, n. 6609

USI CIVICI Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno (G.U. del 3 ottobre 1927, n. 228).
ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE ED AFFRANCAZIONE DEGLI USI CIVICI

Art. 1.
Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

Art. 3.
Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27. Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentati del Comune, della frazione o dell'associazione.
Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art. 4.
Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:
1) essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
2) utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria. Appartengono alla 1a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
Alla 2a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 5.
Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determianta nel modo seguente. Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà. Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo. Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo. Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo. Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Art. 6.
La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore. A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

Art. 7.
Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli apprezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del r.d. 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

Art. 8.
Le comunicazioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione. Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori. In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà (1). (1) Il riferimento al << Ministero dell'economia nazionale>> à ora da intendersi al << Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali>>.

Art. 9.
Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni;
a ) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b ) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c ) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

Art. 10.
Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura ermeneutica, il cui capitale, corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro. Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione. Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

Art. 11.
I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:
a ) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente,
b ) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Art. 12.
Per i terreni di cui alla lettera a ) si osserveranno le norme stabilite nel capo II del titolo IV del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione(1). I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile (2). (1) V. sub art 8. (2) Il riferimento deve intendersi effettuato all'art. 1021 c.c.

USI CIVICI Capo II DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DI USI CIVICI E DI QUELLE PROVENIENTI DALL'AFFRANCAZIONE.

Art. 13.
I terreni indicati alla lettera b ) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità (1). Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.
(1) Il richiamo deve intendersi all'art. 11.

Art. 14.
L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (1). (1) Il riferimento al <> è ora da intendersi al <>.

Art. 15.
Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinchè prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie (1). Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.
Detto delegato ha il mandato:
a ) di gestire i terreni della categoria b ) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;
b ) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.
Per gli uffici di cui alla lettera a ) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale (1), giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b ) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13. (1) V. sub art. 8.

Art. 16.
Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonchè delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Art. 17.
Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a ) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

Art. 18.
Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione (1). Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale. (1) V. sub art. 14.

Art. 19.
L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

Art. 20.
Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario. Nel caso di ipoteca inscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi gli istituti mutuanti.

Art. 21.
Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19. Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale cattedra di agricoltura (1). Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo. (1) Ora Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 22.
Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13. Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni. La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire. Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

Art. 23.
Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolemente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi. La riunione in concorso sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune(1). Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi. V. sub art. 8.

Art. 24.
Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione (1). Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.V. sub art. 8.

Art. 25.
Il Ministero dell'economia nazionale su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono. Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto (1). (1) V. sub art. 8.

Art. 26.
I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni (1). I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate. (1) V. sub art. 8.

USI CIVICI Capo III GIURISDIZIONE E PROCEDURA.

Art. 27.
All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali. I commissari saranno nominati con decreto reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, col consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissario per la liquidazione degli usi civici (1) (2). Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato (1). (1) V. sub art. 14. L'espressione <> deve ora intendersi come <>. (2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 379 del 1989, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

Art. 27.
All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali. I commissari saranno nominati con decreto reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, col consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissario per la liquidazione degli usi civici (1) (2). Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato (1). (1) V. sub art. 14. L'espressione <> deve ora intendersi come <>. (2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 379 del 1989, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

Art. 28.
I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono (1). L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti d'istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni. Gli atti di istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori. I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario. In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al comma 2 dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere. I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo. (1) V. sub art. 14.

Art. 29. I Commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonchè tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate (1). In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato. I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite. Tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella presente legge dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della giunta provinciale amministrativa (2).(1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 46 del 1995 nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo. (2) V. sub art. 8.

Art. 30.
Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sulla esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.
Art. 31.
I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, devono sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze. Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del codice di procedura civile (1). Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni. Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo della comparizione e che concernono l'essenza dell'atto. Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente. (1) Il riferimento deve intendersi all'art. 150 c.p.c.

Art. 32.
Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre, è ammesso il reclamo alle Corti di appello aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte. Il termine per proporre il reclamo è di 30 giorni dalla data di notificazione. Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa. Quando la Corte d'appello, riformando la sentenza del commissario non decide definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario. Le Corti d'appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

Art. 33.
Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richiesti dal commissario. Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 34.
I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E , e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72 e con quelle raccolte nel testo unico approvato con r.d. 3 agosto 1891, n. 510: nonchè le funzioni delle commissioni e dei commissari già istitutiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B.L.L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento. Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge. Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32.

Art. 36.
Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 767 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 90). - Modificazione di alcuni articoli del regolamento, approvato con regio decreto n. 660 del 29 novembre 1906, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

Decreto ministeriale 31 luglio 1934, (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (1) (2).

c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.
Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso

LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 (in Suppl. ordinario n. 279 alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 55). - Riordinamento del Club alpino italiano.


Articolo 1
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano». Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Articolo 2
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (1);
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 26, l. 2 gennaio 1989, n. 6.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1985, n. 776.

Articolo 3
La Commissione provinciale, di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini (1).
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.
(1) Vedi il d.lg.c.p.s. 1º aprile 1947, n. 218.

Articolo 4
Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione

Articolo 5
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (1).
(1) Contributo elevato dall'art. 1, l. 24 dicembre 1985, n. 776.

Articolo 6
L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo

Articolo 7
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Articolo 8
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione. La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Articolo 9
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 della presente legge.

Articolo 10
Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro

Articolo 11
Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Articolo 12
Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 24 dicembre 1985, n. 776 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

Articolo 1
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero»; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2
(Omissis) (1).(1) Sostituisce l'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91.

Legge 15 giugno 2002, n° 112 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (di interesse per questo Ministero: articoli 7, 8 e 9 comma 1)(CON TESTO COORDINATO) Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n° 139
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63

All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: "non tributaria" sono inserite le seguenti: ", anche degli enti territoriali,".
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: "regolamento emanato con" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui a1";
al comma 1, capoverso 1, le parole: "testo unico delle imposte sui redditi, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al".
All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: "e' ridotto" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2002,";
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro"; al comma 3, le parole: "in Italia o" sono soppresse;
al comma 4, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti "di cui al comma 3 " ;
al comma 5, le parole: "il 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti.. " l'8 per cento";
al comma 6, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";
al comma 8, primo periodo, le parole da: "ad un anno nel 2002" fino a: "2003" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l' esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.
8-ter. Le licenze di cui al conuna 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis "; al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "farmaci" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539," e dopo le parole: "di pubblicita'," sono inserite le seguenti: "dopo l'indicazione del marchio,"; al secondo periodo le parole: "non superiore all'80 per cento di quello" sono sostituite dalle seguenti: "uguale a quello";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.
9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente;
"Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalita' del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi curo 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone delle soppresse unita' sanitarie locali.
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all' aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione".
All'articolo 5:
al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Resta fermo quanto disposto dalia citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della gestione e di separazione patrimoniale; f} dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".
All'articolo 6:
al comma 6, le parole: "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici";
al comma 2, le parole: "1.000.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 di euro";
al comma 3, secondo periodo, le parole da: "esclusivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ad altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima";
al comma 10, primo periodo, le parole: "per legge" sono soppresse; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19";
dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalie Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi";
al comma 12, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: "esclusivamente a titolo oneroso";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
All'articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "e puo'" fino alla fine del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa";
al comma 2, le parole: "e' disposta" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere disposta" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ";
al comma 3, primo periodo, lettera a}, dopo le parole: "grandi opere pubbliche" sono inserite le seguenti: ", purche' suscettibili di utilizzazione economica"; al terzo periodo, dopo le parole: "assumere partecipazioni," sono inserite le seguenti: "che non dovranno essere di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,"; dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente:
"Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture";
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "I finanziamenti di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico"; al nono periodo, le parole: "al comma 10 dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 10 e 12 dell'articolo 7"; dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti"; all'ultimo periodo, le parole: "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al"; il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Alla societa' si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della societa' in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia"; il quinto periodo e' soppresso;
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica" la parola: "del" e' soppressa;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture".

All'articolo 9:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;
"1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'econornia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell'articolo 14;
b) l'articolo 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2002, si' provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo";
al comma 2, le parole: "interamente controllate" sono sostituite dalle seguenti: "interamente possedute, direttamente o indirettamente,";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a} al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'";
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1";
al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Art. 1
Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme".
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria, ((anche degli enti territoriali)), o non erariale.

Art. 2
Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico
1. L'articolo 17 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta".

Art. 3
Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5 per cento al netto dell'IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro.))
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio 2002 non potra' eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
8-bis. ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.))
8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.))
8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.))
9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', ((dopo l'indicazione del marchio)), la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002.
9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.))
9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione.))

Art. 4
Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4-bis
Finanziamento della spesa sanitaria
1. ((Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a Euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di Euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di Euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquida-zione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalita' del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi Euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unita' sanitarie locali.
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.))

Art. 5
Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.))
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.

Art. 6
Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle societa' cooperative

1. L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del trattamento tributario delle societa' cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa' cooperative e loro consorzi e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 7
Patrimonio dello Stato S.p.a.

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.))
4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.))
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi".))
11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10.
12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.))

Art. 8
Societa' per il finanziamento delle infrastrutture

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa.)) Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo' essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, ((purche' suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni

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