Qui di seguito elenchiamo una serie di leggi e decreti, oltre a stralci di leggi, che interessano l'esercizio della Speleologia in genere, raccolti da Maria Grazia Lobba.
Leggi dello Stato
Articolo 117 della Costituzione
Competenze regioni
Codice Civile, art. 822 e seg.
Demanio pubblico + T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437
Codice Civile, art. 840 e 959.
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo. Diritto di esplorazione.
Codice Civile: Art. 826
Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni - definizione
Codice Civile: Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Codice Civile: Art. 2051
Danno cagionato da cose in custodia
Acque e tutela ambiente
Legge 1766/1927
Usi Civici
L. 1078/1930
USI CIVICI
Definizione delle controversie in materia di usi civici (G.U. del 18 agosto 1930, n. 192).
Legge 1 giugno 1971, n. 442
Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.
Legge 10 maggio 1976, n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (“Legge Merli”)
Legge 24 dicembre 1979, n. 650
(Merli Bis)
Legge 47/1985
Edilizia e Urbanistica
LEGGE 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. Tutela e uso delle risorse idriche
LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.
Legge 15 giugno 2002, n° 112
Patriomonio dello Stato
Guide speleologiche
Legge 17 maggio 1983, n. 217
Legge Quadro per il Turismo. Art. 11 – guide speleologiche
Legge 2 gennaio 1989, n. 2
Ordinamento della professione di guida alpina. Art. 10 – guida speleologica
CNSAS
Legge 18 febbraio 1992, n. 162
Provvedimenti per volontari CNSAS
Legge 21 marzo 2001, n. 74
Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
CAI
Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Riordinamento del Club alpino italiano
Legge 24 dicembre 1985, n. 776
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.
Diritti d'Autore
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Diritti d' Autore
Regi decreti
Decreti del Presidente della Repubblica
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
Decreti Ministeriali
Carburo
Regio decreto 29 novembre 1906
Regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene
Regio decreto 23 agosto 1907
norme per l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento sul carburo di calcio e sull'acetilene
Regio decreto 8 marzo 1923 e succ. modifiche
Norme per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.
Decreto ministeriale 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi
Decreto Ministeriale 30 giugno 1948
Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
- Norme di polizia delle miniere e delle cave
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 e altro
Trasporto carburo di calcio
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966 e altro Depositi di carburo di calcio
Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969
Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione.
Decreto Ministeriale 5 novembre 1973
Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose.
Esplosivi
Decreto legislativo 2 gennaio 1997
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
Associazionismo
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 gennaio, n. 1). - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1).
Acque e tutela ambiente
Regio Decreto 332/1928
USI CIVICI
Decreto Ministeriale 1 settembre 1970
Classificazione del Patrimonio dello Stato
Contabilità dei beni dello Stato.
Deliberazione del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977
Tutela delle acque dall'inquinamento: criteri, metodologie e norme tecniche generali della legge “Merli”;.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988
Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Aree di salvaguardia delle risorse idriche.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale
Decreto Legislativo 490/1999
Cultura e beni culturali
Decreto legislativo 18 agosto 2000
Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
CNSAS
Decreto Ministeriale 24 marzo 1994
Regolamento legge 162/92 per volontari CNSAS
Leggi regionali
Abruzzo
Legge Regionale 2 maggio 1980
Norme per la costituzione su base regionale della Commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.
Legge Regionale 9 aprile 1975
Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.
Legge Regionale n° 86 DEL 16-09-1998
Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo
Emilia Romagna
Legge Regionale 12 maggio 1985
Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del Soccorso Alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico.
Friuli – Venezia Giulia
Legge Regionale 1 settembre 1966
Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Lazio
Legge Regionale 26 maggio 1988
Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino.
Legge Regionale 1 settembre 1999
Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.
Liguria
Legge Regionale 3 aprile 0990
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.
Marche
Legge Regionale 23 febbraio 20000
Norme sulla speleologia.
Piemonte
Legge Regionale 30 maggio 1980
Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte.
Legge Regionale 30 maggio 1980
Sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.
Sardegna
Legge Regionale 21 settembre 1993
Interventi in materia ambientale. Art. 10 – catasto grotte.
Toscana
Legge Regionale 2 aprile 1984
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Veneto
Legge Regionale 8 maggio 1980
Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 maggio 1980
Puglia
Legge Regionale 3 ottobre 1986
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Trentino
Provincia Autonoma di Trento
Legge Provinciale 31 ottobre 1983
Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico (1)
L 22/04/1941 n.633 - Vigente alla G.U. 06/05/2003 n. 103
Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia.
{I}. Ciascuno è responsabile del danno [2056 ss.] cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218,
1256 comma 1; 675 c.p.c.].
Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
{I}. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati [965 c.nav.], è tenuto al risarcimento [2056 ss.;
678 c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno [2054] (1).
________________________________________
(1) In tema di responsabilità civile dipendente da impiego
pacifico dell'energia nucleare v. art. 15 ss. l. 31 dicembre 1962,
n. 1860; l. 10 maggio 1976, n. 319, nonchè l. 23 aprile 1991, n.
147. In tema di danni causati alle persone fisiche e giuridiche
italiane da oggetti spaziali v. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23.
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). - Disposizioni in materia di risorse idriche (1) (2) (3).
Articolo 1
Tutela e uso delle risorse idriche.
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta.
{I}. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.].
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101/L).
TITOLO I
Principi generali e competenze
Definizioni
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l ) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [714 ss. c.nav.].
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 c.nav.].
Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22). - Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (1) (2).
Allegato 1
ALLEGATO I
ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)"
(Omissis)
1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro.
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.
GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
A Materia esplosiva primaria
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.
Legge 1 giugno 1971, n. 442 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 173). - Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.
Articolo 1
Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate «Riserve naturali» le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.
Articolo 2
Per la gestione tecnica ed amministrativa delle «Riserve naturali», di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Articolo 3
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione sull'organizzazione, sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle «Riserve naturali»;
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.
EDILIZIA E URBANISTICA D. LEGISL. 490/1999 CULTURA E BENI CULTURALI
TITOLO II
Beni paesaggistici e ambientali
Capo I
INDIVIDUAZIONE Beni tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1- quater )
art. 146.
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a ) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b ) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c ) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d ) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e ) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f ) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g ) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h ) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i ) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l ) i vulcani;
m ) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a ) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b ) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a ) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c ) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno (G.U. del
8 marzo 1928, n. 332).
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Articolo 1
Principi generali.
Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.
Articolo 4
Aree di salvaguardia delle risorse idriche.
1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9). - Ordinamento della professione di guida alpina (1).
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Articolo 1
Oggetto della legge.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Articolo 2
Oggetto della professione di guida alpina.
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche:
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.
Articolo 3
Gradi della professione.
1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Albo professionale delle guide alpine.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
Articolo 5
Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.
Articolo 6
Trasferimento e aggregazione temporanea.
1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
Articolo 7
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide (1).
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione (1).
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (2) nell'ambito di una tema di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano (1).
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1) (2).
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 8
Validità dell'iscrizione all'albo.
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
Articolo 9
Aggiornamento professionale.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti (1).
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide (1).
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 10
Specializzazioni.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.
Articolo 11
Doveri della guida alpina.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
Articolo 12
Tariffe professionali.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 13
Collegi regionali delle guide.
1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.
Articolo 14
Funzioni dei collegi regionali.
1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
Articolo 15
Collegio nazionale delle guide.
1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 16
Funzioni del collegio nazionale.
1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
Articolo 17
Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa
Articolo 18
Esercizio abusivo della professione.
1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.
Articolo 19
Scuole di alpinismo.
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.
Articolo 20
Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Articolo 21
Accompagnatori di media montagna.
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.
Articolo 22
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività (1).
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide (1).
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 23
Guide vulcanologiche.
1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.
Articolo 24
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 25
Regioni a statuto speciale.
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 , comma 1, l. 24 maggio 1989, n. 194.
Articolo 26
Modifica di norme.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce la lettera f) dell'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91.
Decreto Ministeriale 30 giugno 1948 Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici.
01 ott 2003
Decreto ministeriale 30 giugno 1948 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152). -- Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici.
Articolo 1
Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio:
1) i fertilizzanti azotati;
2) il carburo di calcio;
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 DEPOSITI DI CARBURO DI CALCIO
01 ott 2003
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 aprile, n. 87). - Norme di polizia delle miniere e delle cave (1) (2).
DEPOSITI DI CARBURO DI CALCIO
Articolo 295
Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (CODICE DELLA STRADA del 1959 REG. ES.)
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 357
Limiti di esenzione.
Il presente Regolamento non si applica qualora i quantitativi di merci pericolose non eccedano per ogni unità di trasporto, i pesi massimi indicati nella tabella che segue:
Classe Peso massimo e prescrizioni speciali
Classi I-a), I-b) e I-c) - si rinvia a quanto indicato nelle disposi-
zioni per l'esecuzione delle leggi di pub-
blica sicurezza;
Classe I-d) - 300 kg., ad eccezione dell'acido fluori-
drico anidro del 5° (limite di esenzione
50 kg.) e dell'ossicloruro di carbonio
(fosgene) dell'8° a) (limite di esenzione
25 kg.);
Classe I-c) - 10 kg., ad eccezione del carburo di calcio
del 2° a) (limite di esenzione 1000 kg.);
Cisterne vuote.
Le cisterne vuote che hanno contenuto sodio, potassio, leghe di sodio e potassio (1°-a) o carburo di calcio (2°-a) devono viaggiare ermeticamente chiuse, come se fossero piene.
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.
TITOLO I
1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
(2) Riportato alla voce Regioni.
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi (2/a).
(2/a) Vedi, ora, l'art. 3, D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, riportato alla voce Regioni.
3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. Organizzazione turistica regionale.
Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di «aziende di promozione turistica» (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3).
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente (4);
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4/a), e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.
(3) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 3-ter, D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(4/a) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 (5), convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche] (5/a).
(5) Riportato alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari.
(5/a) Periodo abrogato dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 284, riportata al n. XXX.
8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (5/b).
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e successive modificazioni] (6/a).
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] (6/a).
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (6/b).
(5/b) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6 del presente art. 9.
(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6 del presente art. 9.
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.
10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani (6/b).
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.
12. Disposizioni transitorie.
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
TITOLO II
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (7).
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria] (7/a).
(7) Riportato alla voce Regioni.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
14. Ripartizione dei fondi.
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (8).
Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (9), per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei «fondi per lo sviluppo delle attività turistiche» o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] (7/a).
(8) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(9) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
15. Criteri, procedure e controlli.
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (10).
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (11)] (7/a).
(10) Riportata alla voce Regioni.
(11) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, e l'art. 4, D.L. 4 novembre 1988, n. 465, riportati alla voce Sport.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
16. Copertura finanziaria.
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comune è titolare di un interesse differenziato e qualificato, costituente interesse legittimo, a che la regione eserciti legittimamente i poteri conferiti dalla l. 17 maggio 1983, n. 217 ai fini della individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, in cui operano le aziende di promozione turistica.
Cons. Stato, Sez.V, 25/02/1991, n.193
PARTI IN CAUSA
Reg. Puglia C. Com. Trani
FONTE
Cons. Stato, 1991, I, 249
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 17/05/1983 n.217
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 278). --
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Allegato unico
D}Allegato
Elenco dei depositi e Industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).
I. - Attività soggette a visite annuali.
1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.
2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.
3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).
4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.
6. Autorimesse con più di 9 automezzi.
7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini.
8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).
9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).
10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).
11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234). - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).
Articolo 90
Acque.
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
omissis
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
Articolo 91
Competenze dello Stato.
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966, n. 937 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 285). - Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660.
Deliberazione 4 febbraio 1977 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 48, del 21 febbraio) -- del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Articolo unico
I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d)ed e) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente delibera.
CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLECARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI CORPIIDRICI E PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI SCARICHI
Capitolo I
Criteri generali per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici
La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, affida, tra l'altro, allo Stato il compito di fissare i criteri generali e le metodologie per il rilevamento dei «corpi idrici superficiali e sotterranei».
In proposito devesi subito evidenziare che per la dizione «corpo idrico» non esiste nella nomenclatura tecnica una precisa definizione, per quanto espressioni simili siano universalmente accettate anche in campo internazionale; comunque, per «corpo idrico» deve intendersi «qualsiasi massa d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi».
A tale riguardo le acque che debbono essere protette dai danni derivanti da una degradazione della qualità, possono configurarsi in quelle relative ai seguenti impieghi, peraltro non necessariamente limitativi:
1) utilizzazione a scopo potabile;
2) utilizzazione per usi agricoli;
3) utilizzazione per usi industriali;
4) mantenimento della vita acquatica;
5) attività ricreativa;
6) navigazione.
Una definizione come quella sopracitata sembra la più aderente allo spirito delle norme contenute nella legge di cui trattasi, ma per la sua genericità mal si presta ad una pratica applicazione proprio laddove la legge stessa, all'art. 7, prevede il rilevamento per tutto il territorio nazionale delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici ed il loro andamento nel tempo.
In tale situazione, tenendo presenti le finalità della legge è parso opportuno fissare, in sede preliminare, alcuni criteri generali per dare l'immediato avvio ai rilevamenti di cui all'art. 7 precedentemente richiamato.
Ciò ha portato, come logica conseguenza, a individuare in modo più realistico i «corpi idrici», allo scopo di poter eseguire sulla base delle metodologie che verranno successivamente indicate i rilevamenti di cui sopra.
Essi sono stati così distinti:
a) laghi e serbatoio;
b) corsi d'acqua naturali e artificiali;
c) acque di transizione;
d) acque costiere;
e) falde acquifere sotterranee.
A ciascun tipo di corpo idrico (all'atto del rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative) corrisponderà una specifica metodologia, previa precisazione dei criteri in base ai quali il «corpo idrico» è stato incluso in una determinata classe.
L'indagine sarà completata con tutte le notizie riguardanti gli scarichi, sia pubblici che privati, interessanti il corpo idrico ed acquisiti attraverso il «catastodegli scarichi» che dovrà essere avviato contemporaneamente al rilevamento suddetto.
Inoltre per la redazione del piano nazionale di risanamento tutti i dati dovranno essere riportati su schede-tipo, seguendo un codice standard.
omissis
Per quanto concerne il bacino imbrifero di alimentazione andranno precisate le caratteristiche morfologiche del bacino stesso e del reticolo idrografico, con particolare riferimento agli immissari ed all'emissario.
Per ciascun corpo idrico dovranno inoltre essere fornite informazioni relative alle utilizzazioni prevalenti, che possono essere così identificate: uso potabile, uso industriale, produzione di energia elettrica, uso agricolo, esercizio della pesca, utilizzazione per balneazione ed attività ricreative e navigazione di linea.
Particolare cura dovrà poi essere posta nella indicazione delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche del corpo idrico.
2) Corsi d'acqua.
Con la denominazione «corsi d'acqua» si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti interne coincide con l'inizio della zona di foce (paragrafo 3).
Ai fini dell'applicazione della legge debbono essere presi in considerazione:
a) tutti i corsi d'acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mareo alla confluenza, sia uguale o superiore a kmý 100;
b) tutti i corsi d'acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m3/s o superiore;
c) tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedentivoci, ma che rivestono specifici interessi (uso potabile, paesaggistico, naturalistico, inquinamento, rapporti diretti con acque sotterranee, ecc.).
omissis
5) Falde acquifere sotterranee.
Si identificano come «acque sotterranee» tutti gli accumuli d'acqua nel sottosuolo, permanenti o non permanenti, in quantità tali da essere oggetto di utilizzazione, anche stagionale.
Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni rocciose filtranti o fratturate, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni rocciose profonde e praticamente immobili.
Pure le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee), si considerano come appartenenti a tale gruppo di acque, perché rappresentano affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
La caratterizzazione geografica e topografica dei corpi idrici in questione è quanto mai difficile per la necessità di esaminare, in maniera globale, le falde acquife reunitamente alle proprie zone di alimentazione e di discarica.
Per le finalità cui mira la legge dovranno, comunque, essere dapprima prese in considerazione quelle falde o sorgenti che presentino particolari condizioni di vulnerabilità rispetto agli inquinamenti diretti o indiretti.
Nel caso delle falde sotterranee assume spiccata importanza la delimitazione del «bacino idrogeologico» al quale il corpo idrico sotterraneo appartiene, i cui limiti possono essere indipendenti da quelli del bacino idrografico superficiale e sono connessi alla struttura geologica del sottosuolo ed alle caratteristiche idrogeologiche delle formazioni rocciose presenti.
Per quanto concerne le sorgenti la individuazione del corpo idrico non dovrà limitarsi alla precisazione delle caratteristiche geografiche e topografiche del sito ove la sorgente stessa si manifesta, ma dovrà essere estesa alla falda alimentatrice.
Per ogni corpo idrico sotterraneo dovranno poi essere fornite informazioni sulle utilizzazioni prevalenti attuali, da identificarsi principalmente negli usi potabile, agricolo e industriale.
Le indagini sulle caratteristiche idrologiche sono strettamente connesse con quelle di natura geologica, necessarie per la individuazione del serbatoio acquifero sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico; esse dovranno essere estese a tutto il bacino, con lo scopo precipuo di giungere, per ogni corpo idrico, alla determinazione della configurazione del regime della circolazione idrica sotterranea.
Tutto ciò evidenzia anche in questo caso la mole e la complessità delle indagini da effettuare, per cui, in una prima fase, si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione solo a quei corpi idrici che risultino essere interessati da problemi di inquinamento.
In merito poi agli specifici rilievi delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque sotterranee, le determinazioni dovranno essere limitate in generale ad un ristretto numero di parametri analitici fondamentali (quali: temperatura, durezza, conduttività, alcune specie ioniche fondamentali e indici batteriologici) salvo aggiungere, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari fenomeni di contaminazione.
Capitolo II
Metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
OMISSIS
.
E) Falde acquifere sotterranee.
1. Notizie generali.
Presupposto di ogni indagine idrologica sulle acque sotterranee è la preliminare individuazione del corpo idrico sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico, da conseguirsi mediante ricerche geologiche, geofisiche ed idrologiche.
E' da tenere comunque presente che nel caso delle acque sotterranee, a causa delle difficoltà nella individuazione dei corpi idrici e della complessa struttura geologica del serbatoio sotterraneo, le approssimazioni nelle valutazioni si presentano frequentemente inferiori a quelle relative alle acque superficiali.
Si dovrà comunque pervenire ad una caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei nei loro seguenti aspetti:
a) modalità e condizioni di alimentazione e di deflusso, sia naturali che artificiali;
b) proprietà idrogeologiche delle formazioni rocciose acquifere e loro distribuzione spaziale (porosità, permeabilità, trasmissività);
c) caratteristiche idrodinamiche (carico idraulico, velocità media, portata);
d) caratteristiche di qualità dell'acqua di falda (temperatura e principali proprietà chimiche e batteriologiche).
In generale la conoscenza dell'assetto idrogeologico e delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici sotterranei è basata principalmente su un inventario dei pozzi di vario tipo esistenti e delle manifestazioni sorgentizie, che rappresentano i punti di acquisizione di dati diretti.
Sarà pertanto da prevedere l'esecuzione di un censimento dei pozzi e delle sorgenti (sinora attuato solo in modo parziale) ed il contemporaneo accertamento delle opportune caratteristiche idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche.
La conoscenza dei corpi idrici sotterranei, mercé anche l'adozione, se del caso, di metodi specializzati (quali quelli geofisici, geochimici e radioattivi), risulterà perfettibile a mano a mano che si disporrà di ulteriori informazioni. Nelle indagini una particolare attenzione dovrà sempre essere data alla vulnerabilità delle falde rispetto agli inquinamenti diretti e indiretti, come pure alla diffusione dei contaminanti una volta raggiunta la falda, e alla capacità autodepurante della falda medesima.
2. Utilizzazioni prevalenti attuali.
a) Uso potabile: si indicheranno le portate complessive emunte dal corpo idrico per uso potabile (l/s valore medio annuo);
b) Uso industriale: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico e destinati a insediamenti produttivi (m3g/ valore medio annuo);
c) Uso agricolo: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico per uso irriguo (l/s valore medio del periodo irriguo), trascurando le captazioni inferiori a 5 l/sec.
Le informazioni sulle utilizzazioni sono collegate alla preparazione dell'inventario dei pozzi e delle sorgenti. Parallelamente dovranno essere indicati e precisati tutti gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo che ricadono nel bacino idrogeologico, come pure le caratteristiche di qualità dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua,laghi, serbatoi) che risultano alimentare i corpi idrici sotterranei. Per le falde freatiche particolarmente vulnerabili si forniranno notizie sulle condizioni di utilizzo dei terreni superficiali, ove ha luogo l'alimentazione delle falde stesse per infiltrazione.
3. Caratteristiche idrologiche.
Sotto il profilo idrologico assumono particolare rilievo le indagini che si rendono necessarie per lo studio ed il controllo del regime delle falde sotterranee, non solo in dipendenza delle variazioni di livello, ma anche in funzione delle portate che vengono sottratte alle falde stesse mediante emungimenti dai pozzi ed il libero deflusso delle acque sorgentizie. Tali indagini hanno importanza preminente, ma ciò non di meno sarà opportuno eseguire altre ricerche per la determinazione di altri elementi caratteristici, quale principalmente il tasso di rinnovamento, e cioé il rapporto tra il deflusso medio annuo sotterraneo ed il volume idrico della falda, atto ad evidenziare la possibilità di ricarica naturale della falda medesima.
Gli elementi idrologici che in via prioritaria dovranno essere accertati sono costituiti essenzialmente dai livelli freatici e piezometrici e dalle portate che vengono emunte dai pozzi o defluiscono liberamente dalle sorgenti, tutti elementida rilevare secondo le metodologie del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. Le misurazioni dovranno essere svolte più volte nell'anno idrologico, e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione di un medesimo corpo idrico.
Comunque, data la complessità dell'indagine da effettuare, nella prima fase della stessa si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o comunque facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione soltanto a quelle falde interessate da problemi di inquinamento.
Siccome la carenza di informazioni potrà essere (anche in quest'ultimo caso) cospicua, si dovranno intraprendere, se necessario, studi idrogeologici completi, con impiego di metodi geofisici e radioattivi e con programmi di perforazione di nuovi pozzi.
4. Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.
Anche le indagini relative alla qualità delle acque dovranno essere effettuate più volte, con frequenza almeno stagionale, nell'anno e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione significativi di un medesimo corpo idrico, scelti in maniera adeguata.
In particolare per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sotto il profilo qualitativo, le determinazioni dovranno essere, in generale, limitate ad un ristretto numero di parametri analitici fondamentali. Accanto a questi si dovranno rilevare, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari fenomeni di contaminazione. Omissis
Decreto Ministeriale 5 novembre 1973 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 328, del 21 dicembre 1973). -- Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose.
NORME [2/2]
Articolo 15
Sostanze della classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili).
1. Ai fini delle presenti norme le sostanze della classe 4.3 sono suddivise in gruppi e soggette ai limiti di quantità risultanti dalla seguente tabella. I criteri di massima per la suddivisione in gruppi sono i seguenti:
Gruppo A: sostanze (come fosfuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas spontaneamente infiammabili (come fosfina);
Gruppo B: sostanze (come metalli alcalini e alcalino-terrosi e relativi amalgami e leghe, idruri, carburi, siliciuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (come idrogeno, acetilene, metano);
Gruppo C: sostanze (come metalli non alcalini nè alcalino-terrosi, leghe di metalli non alcalini nè alcalino-terrosi e altri composti) che a contatto, con l'acqua sviluppano, più o meno lentamente, gas quali idrogeno ed ammoniaca.
Quantità Quantità
netta massima netta massima
GRUPPI per recipiente per collo
-- -- --
A (2) .......................... 100 g 200 g (1)
B .............................. 500 g 1 kg (1)
C .............................. 3 kg 6 Kg (1)
--------------------
Note:
(1) Quantità totale massima di tutte le sostanze di questo gruppo.
(2) Le sostanze di questo gruppo sono ammesse unicamente in recipienti chiusi ermeticamente.
2. Salvo il caso in cui siano applicate le disposizioni del primo comma dell'art. 6, le materie della classe 4.3 non devono essere imballate nello stesso collo con le materie delle classi 1, 2, 3, 4.1 -- gruppi A e B, 5.1, 5.2, 6.1 -- gruppi A, B, C con infiammabilità inferiore a 61° C e gruppo D, nonchè con le materie della classe 8.
3. Elenco delle sostanze:
Gruppo A:
Fosfuro di alluminio e magnesio;
Fosfuro di calcio;
Fosfuro di magnesio;
Fosfuro di potassio;
Fosfuro di sodio;
Fosfuro stannico;
Fosfuro di stronzio.
Gruppo B:
Alluminio idruro di litio;
Amalgama di sodio;
Bario metallo;
Bario: leghe non piroforiche;
Calcio metallo;
Carburo di alluminio;
Carburo di calcio;
Articolo 1
La seguente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.
Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). -- Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.
Articolo 1
I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;
2) spiagge lacuali e relative pertinenze;
3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;
acquedotti e canali e relative pertinenze;
zone portuali della navigazione interna;
4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;
5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;
6) tratturi;
7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;
8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;
beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;
aerodromi civili;
altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.
Articolo 2
I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) beni disponibili per la vendita;
2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;
censi, livelli ed altre prestazioni attive;
3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;
4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;
5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;
6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;
7) beni assegnati in uso governativo;
8) beni temporaneamente non disponibili;
9) altri beni non disponibili.
Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 9 ottobre 1998
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
TITOLO I
GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA
ARTICOLO 12
Corsi di specializzazione
1. La Giunta regionale d'Abruzzo su motivata proposta del collegio
regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in
campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide
alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre
regioni, corsi di specializzazione per:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione
e all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche.
2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del
corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell'albo
regionale.
3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione
verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del
collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la
composizione della commissione che valuterà le prove, quando è
previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le
condizioni per l'ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi
eventuali test tecnici.
4. Per la professione di guida speleologica, di cui all'art. 11 della
legge 217/83, con l'atto che la disciplina, la Giunta regionale
stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di
alpinismo.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 11
Norme per lo sviluppo del turismo speleologico
della Regione e per la conservazione
del patrimonio speleologico abruzzese.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 11
del 16 aprile 1975
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Generalità
La Regione riconosce l' importanza scientifica
e turistica del patrimonio speleologico
esistente sul proprio territorio e promuove ogni
iniziativa diretta alla sua conservazione e
valorizzazione.
ARTICOLO 2
Attività di conservazione ed incentivazione
turistica
La Regione emana provvedimenti diretti
ad evitare il deterioramento, il danneggiamento
e deturpamento derivanti anche dall' inquinamento
della acque ipogee, delle cavità
sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti
naturali carsici della Regione.
A tal fine promuove ed incoraggia - anche
con l' erogazione di contributi - gli studi
e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore
dei Gruppi Speleologici esistenti.
ARTICOLO 3
Programma organico
Per i fini di cui ai precedenti articoli la
Giunta Regionale predispone annualmente un
programma organico di congressi, convegni,
corsi di studi, conferenze ed attività similiari
finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma promuove ed incoraggia altresì
la diffusione delle opere scientifiche nonchè
la propaganda turistica riguardanti il patrimonio
speleologico anche con l' erogazione
di contributi per opere e stampati vari.
L' approvazione del programma di cui ai
precedenti commi è di competenza del Consiglio
regionale.
ARTICOLO 4
Catasto regionale
E' istituito presso il II Dipartimento -
Settore Turismo - il Catasto regionale per il
censimento delle grotte e delle aree carsiche
della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici,
rilievi speleologici e geologici riguardanti
le stesse, nonchè l' indicazione dell' eventuale
possibilità di valorizzazione turistica, secondo
il regolamento chè verrà adottato dalla Regione.
La Regione può servirsi di Istituti tecnicacamente
specializzati in materia.
ARTICOLO 5
Onere finanziario
All' onere derivante dall' applicazione della
presente legge, presuntivamente determinato
in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975,
previa riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione
della spesa dello schema di Bilancio
1975, del quale è autorizzato l' esercizio provvisorio
con legge regionale 24- 1- 1975, n. 11, denominato
<< Fondo occorrente per far fronte
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi
regionali >>. Lo stanziamento della partita
<< Contributi per la realizzazione di iniziative
tendenti alla valorizzazione turistica delle
grotte regionali, nonchè contributi per incoraggiare
e favorire le ricerche e gli studi speleologici
e di idrologia sotterranea >>, iscritto nell' elenco
N. 4 del predetto Cap. 2500 per 20 milioni,
è soppresso.
Il Presidente della Giunta Regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta stessa,
è autorizzato a disporre, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni del Bilancio 1975.
Negli esercizi successivi la spesa farà carico
ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci
regionali.
ARTICOLO 6
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 9 Aprile 1975.
{I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [828]. {II}. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 comma 2] dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 comma 3 Cost.],
Norme per la costituzione su base
regionale della Commissione d' esame per
l' accertamento della capacità tecnica
degli aspiranti all' esercizio della professione
di guida speleologica e guida turistica
ad indirizzo speleologico in Abruzzo.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 4 giugno 1980
Indice:
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
E' costituita su base regionale, presso la
Giunta Regionale, Secondo Dipartimento -
Settore Turismo - la Commissione di esame
per l' accertamento della capacità tecnica
degli aspiranti all' esercizio della professione di
guida speleologica e guida turistica ad indirizzo
speleologico in Abruzzo.
ARTICOLO 2
La composizione della Commissione di
cui al precedente articolo viene stabilita come
segue:
- il Componente della Giunta Regionale preposto
al Settore Turismo o un suo rappresentante:
Presidente;
- un rappresentante dell' Amministrazione
delle Belle Arti, Antichità e Belle Arti o
Monumenti e Gallerie;
- un rappresentante degli Enti Provinciali per
il Turismo della Regione designato dalla
UNEPT;
- un rappresentante degli Enti Locali possessori
di grotte turistiche;
- un docente di lingue estere per le quali vi
siano esaminandi;
- un rappresentante delle associazioni speleologiche
abruzzesi designato dalla Federazione
Speleologica Abruzzese;
- un rappresentante del sindacato guide;
- un rappresentante della Società Speleologica
Italiana;
- un rappresentante del Soccorso Alpino
CAI - delegazione Speleologica;
- un Funzionario del competente Ufficio di
Pubblica Sicurezza;
- il Funzionario della carriera direttiva del
Settore Turismo responsabile del servizio.
Funge da Segretario un dipendente regionale
con la qualifica non inferiore a Istruttore.
La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, su
deliberazione della stessa, viste le designazioni
delle competenti Amministrazioni pubbliche
e degli altri Enti ed Organismi interessati.
Per i singoli membri della Commissione
possono essere nominati dei supplenti.
ARTICOLO 3
La sessione di esami viene disposta con
decreto del presidente della Giunta Regionale,
previa delibera della Giunta stessa, su
proposta del Componente della Giunta preposto
al Settore Turismo.
Col medesimo atto vengono specificati il
programma di esami, consistenti in una prova
scritta ed un colloqui, ed il numero delle
guide.
ARTICOLO 4
Nel periodo intercorrente tra la data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto
di cui al precedente articolo e la data
degli esami, la Regione cura, con la eventuale
collaborazione di enti ed associazioni operanti
nel settore, corsi di lezioni teorico - pratiche
preparatorie per aspiranti alla professione di
guida speleologica.
Al termine di ciascun corso, i cui istruttori
sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, sarà compilato, a
cura dell' istruttore capo, un rapporto collegiale
su ogni partecipante. Detto rapporto è
rimesso alla Commissione di cui all' art. 2 che
può disporre che il candidato sostenga le
prove pratiche in sua presenza.
Analogo corso di lezioni preparatorie può
essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo
speleologico.
La partecipazione sarà aperta a tutti
coloro che avranno fatto regolare domanda di
ammissione alla sessione d' esami.
ARTICOLO 5
Presso la Giunta Regionale - Settore
Turismo - viene istituito e conservato un
elenco ufficiale della guide speleologiche e
delle guide turistiche ad indirizzo speleologico.
Nell' elenco vengono indicati gli estremi
della licenza comunale, l' indirizzo del titolare,
la qualifica, i rinnovi e le variazioni.
Il titolare della licenza è tenuto a comunicare
eventuali variazioni alla Giunta Regionale
- Settore Turismo.
ARTICOLO 6
E' fatto obbligo alle guide speleologiche di
collaborare attivamente e gratuitamente alle
operazioni di soccorso speleologico realizzate
dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del
CAI - Delegazione Speleologica.
ARTICOLO 7
L' esercizio saltuario, nella Regione
Abruzzo, della professione da parte di guide
speleologiche o guide turistiche ad indirizzo
speleologico, provenienti da altre regioni o
dall' estero con i loro clienti, non è soggetto ad
autorizzazioni della Regione, salva la osservanza
delle altre prescrizioni contenute nella
presente legge.
ARTICOLO 8
Per quanto concerne l' esercizio della professione
di guida speleologica le discese in
grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà :
- << facile >>;
- << impegnativa >>;
- << difficile >>.
Nell' apposito catasto speleologico, da
istituire ai sensi dell' art. 4 della LR 9 aprile
1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione
è scelta per ogni singola cavità , con
l' indicazione delle persone che potranno essere
assunte dalle guide speleologiche nelle
discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà .
ARTICOLO 9
Ai componenti la Commissione sono corrisposti,
se dovuti, i gettoni di presenza, l' indennità
di trasferta ed il rimborso delle spese
di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10- 8- 1973,
n. 35 e 21- 6- 1978, n. 31.
Alle spese per il funzionamento della
Commissione, compreso il pagamento dei gettoni
ai Commissari, previste in L. 5 milioni
per l' anno 1980, è provveduto con i fondi
stanziati al Cap. 70 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1980 ed ai corrispondenti
capitoli degli anni successivi.
All' onere derivante dall' applicazione
dell' art. 4 della presente legge, presuntivamente
determinato in L. 2 milioni per anno, si
fa fronte nel 1980 con lo stanziamento iscritto
al Capitolo 2153 dello Stato di previsione
la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli
dei relativi bilanci regionali.
ARTICOLO 10
La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 2 Maggio 1980.
Regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 6). - Che approva il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene (1).
Capo I
CARBURO DI CALCIO
Sezione 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Agli effetti della legge 30 giugno 1901, n. 278, e del presente regolamento è considerato come carburo di calcio e, perciò, sottoposto a tutte le disposizioni, per esso stabilite, qualunque altro carburo, o miscuglio contenente carburo, capace di sviluppare acetilene sotto l'azione dell'acqua.
Articolo 2
Non può essere messo in commercio carburo di calcio che sviluppi a contatto dell'acqua acetilene, contenente idrogeno fosforato ed idrogeno solforato in quantità superiore ad 1 per cento in volume, complessivamente.
Sezione 3
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CARBURO DI CALCIO
Articolo 10
I depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aerati e sufficientemente illuminati.
Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili. È vietato entrarvi o illuminarli con lumi a fiamma libera.
Articolo 11
Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua.
Articolo 12
Tutti i recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la leggenda: «Carburo di calcio! conservarlo asciutto».
Articolo 13
Il carburo di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12, e senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti.
Articolo 14
Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.
Articolo 15
I depositi di carburo di calcio da oltre 300 sino a 2,000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, esclusi gli ambienti d'abitazione.
I depositi da oltre 2,000 sino a 50,000 chilogrammi debbono esser fatti in locali chiusi, a ciò appositamente destinati.
I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato.
Articolo 16
Per ottenere la licenza di deposito di carburo di calcio occorre farne domanda all'autorità competente a sensi dell'art. 14.
Per i depositi superiori ai 50.000 chilogrammi, insieme alla domanda, deve presentarsi in doppia copia:
1) Una pianta del locale, o dell'edificio in cui vuolsi stabilire il deposito ed uno schizzo dei locali o degli edifici circostanti, con la indicazione della loro rispettiva destinazione;
2) La indicazione della quantità massima di carburo di calcio che si vuole tenere in deposito.
Articolo 20
La licenza per deposito di carburo di calcio è permanente: deve, però, essere rinnovata quando avvengano cambiamenti nel concessionario, nei locali o aumento nella quantità di carburo, oltre la quantità per la quale fu rilasciata la licenza.
RIVENDITE AL MINUTO DEL CARBURO DI CALCIO
Articolo 21
Nelle rivendite al minuto non possono essere tenuti più di 500 chilogrammi di carburo di calcio.
Non occorre alcuna licenza per le rivendite nelle quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.
Se la quantità sia superiore a 300 chilogrammi occorre la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La licenza deve contenere la indicazione delle condizioni speciali alle quali la concessione sia eventualmente subordinata.
MANIPOLAZIONI DI CARBURO DI CALCIO
Articolo 23
Gli operai addetti alla spezzatura ed a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali di difesa e di apparecchi che proteggano le vie respiratorie.
Articolo 31
Un impianto ad acetilene, perché possa essere considerato sicuro agli effetti del presente regolamento, deve soddisfare alle condizioni seguenti:
1) La temperatura, in qualsiasi parte del generatore, quando esso agisce al massimo grado di produzione pel quale è costruito, non deve superare 100ºC;
2) Il carburo di calcio deve decomporsi completamente nell'apparato, in modo che i residui non siano più atti a sviluppare altro acetilene.
I detti residui non possono essere immessi nelle fogne o nei pozzi neri, se prima non siano diluiti in abbondante quantità d'acqua. Possono conservarsi, per uso di concime o di materiale da costruzione, in fosse scavate all'aperto;
3) L'apparato deve essere costruito in guisa, che nessuna parte del fango calcareo che vi si forma possa penetrare in alcuno dei tubi destinati al passaggio del gas o alla circolazione dell'acqua;
4) Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere efficacemente protette;
5) I raccordi di caoutchou fra il generatore, il gasometro e la tubazione sono assolutamente vietati per gl'impianti superiori a 50 fiamme;
6) Ogni impianto deve essere munito di rubinetti, che permettano di isolare la tubazione e la diramazione dal generatore e dal gasometro;
7) Ogni becco deve essere provvisto di proprio rubinetto;
8) I generatori di acetilene di cui alle lettere b, c e d dell'art. 30, debbono essere costruiti in modo che sia impedita automaticamente la sopraproduzione di acetilene e che, in ogni caso, l'eccesso del gas sia sempre disperso fuori dell'ambiente, per mezzo di apposito tubo.
l. 47/1985 EDILIZIA E URBANISTICA
Capo IV.
OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI.
CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI-LEGGE NON
CONVERTITI (1).
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
art. 32 (1).
Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.
Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte (2). Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole (3).
Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici, e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione (4).
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a ) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35;
b ) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III (5);
c ) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale, competente, per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di concessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (6).
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
(1) A norma dell'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449 il presente articolo deve <
Regio decreto 23 agosto 1907, n. 647 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 226). - Portante norme per l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento sul carburo di calcio e sull'acetilene, approvato col regio decreto 29 novembre 1906, n. 6609
USI CIVICI Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno (G.U. del 3
ottobre 1927, n. 228).
ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE ED AFFRANCAZIONE DEGLI USI CIVICI
Art. 1.
Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.
Art. 2.
Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.
Art. 3.
Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27. Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentati del Comune, della frazione o dell'associazione.
Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.
Art. 4.
Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:
1) essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
2) utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
Appartengono alla 1a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
Alla 2a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui
beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura.
Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Art. 5.
Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e
che sarà determianta nel modo seguente.
Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere
elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.
Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.
Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.
Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.
Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.
Art. 6.
La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.
A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.
Art. 7.
Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli apprezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni
dell'art. 9 del r.d. 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.
Art. 8.
Le comunicazioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.
Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.
Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.
In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà (1). (1) Il riferimento al << Ministero dell'economia nazionale>> à ora da intendersi al << Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali>>.
Art. 9.
Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni;
a ) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b ) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c ) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.
Art. 10.
Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura ermeneutica, il cui capitale, corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.
Art. 11.
I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in
due categorie:
a ) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente,
b ) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
Art. 12.
Per i terreni di cui alla lettera a ) si osserveranno le norme stabilite nel capo II del titolo IV del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.
I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione(1).
I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti
dall'art. 521 del Codice civile (2). (1) V. sub art 8. (2) Il riferimento deve intendersi effettuato all'art. 1021 c.c.
USI CIVICI Capo II DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DI USI CIVICI E DI QUELLE
PROVENIENTI DALL'AFFRANCAZIONE.
Art. 13.
I terreni indicati alla lettera b ) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità (1).
Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.
(1) Il richiamo deve intendersi all'art. 11.
Art. 14.
L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (1). (1) Il riferimento al <
Regio decreto 8 marzo 1923, n. 767 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 90). - Modificazione di alcuni articoli del regolamento, approvato con regio decreto n. 660 del 29 novembre 1906, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.
Decreto ministeriale 31 luglio 1934, (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (1) (2).
c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.
Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso
LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 (in Suppl. ordinario n. 279 alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.
Legge 26 gennaio 1963, n. 91 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 55). - Riordinamento del Club alpino italiano.
Articolo 1
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano».
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Articolo 2
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (1);
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 26, l. 2 gennaio 1989, n. 6.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1985, n. 776.
Articolo 3
La Commissione provinciale, di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini (1).
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.
(1) Vedi il d.lg.c.p.s. 1º aprile 1947, n. 218.
Articolo 4
Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione
Articolo 5
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (1).
(1) Contributo elevato dall'art. 1, l. 24 dicembre 1985, n. 776.
Articolo 6
L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo
Articolo 7
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.
Articolo 8
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.
La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Articolo 9
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 della presente legge.
Articolo 10
Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro
Articolo 11
Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.
Articolo 12
Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge 24 dicembre 1985, n. 776 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.
Articolo 1
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero»; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2
(Omissis) (1).(1) Sostituisce l'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91.
Legge 15 giugno 2002, n° 112
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (di interesse per questo Ministero: articoli 7, 8 e 9 comma 1)(CON TESTO COORDINATO)
Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n° 139
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63
All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: "non tributaria" sono inserite le
seguenti: ", anche degli enti territoriali,".
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: "regolamento emanato con" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui a1";
al comma 1, capoverso 1, le parole: "testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "e' ridotto" sono inserite le seguenti:
", fino al 31 dicembre 2002,";
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' i medicinali
da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro
della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui
prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro"; al comma
3, le parole: "in Italia o" sono soppresse;
al comma 4, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti "di
cui al comma 3 " ;
al comma 5, le parole: "il 8 per cento" sono sostituite dalle
seguenti.. " l'8 per cento";
al comma 6, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: "di
cui al comma 3";
al comma 8, primo periodo, le parole da: "ad un anno nel 2002" fino
a: "2003" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi per ogni anno
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'
esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di
protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di
avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero
delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze
volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente
in materia.
8-ter. Le licenze di cui al conuna 8-bis sono comunque valide
unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita'
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i
criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis ";
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "farmaci" sono inserite le
seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539," e dopo le parole:
"di pubblicita'," sono inserite le seguenti: "dopo l'indicazione del
marchio,"; al secondo periodo le parole: "non superiore all'80 per
cento di quello" sono sostituite dalle seguenti: "uguale a quello";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale
dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero
dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da'
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.
9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni
alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione
tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6
settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente;
"Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1. Alla
definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte,
in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio
dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio,
inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti
da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo
provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e
passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi
dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e
2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio
2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la
completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente
degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle
colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la
liquidazione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e'
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente
decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento
della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2,
lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le
finalita' del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi curo
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti
ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti
enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le
somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge
n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e
province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende
sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103,
rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone
delle soppresse unita' sanitarie locali.
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi
alla definizione e all' aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
della competente direzione generale del Ministero della salute,
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle
deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione".
All'articolo 5:
al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Resta fermo
quanto disposto dalia citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in
funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la
possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b)
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della
gestione e di separazione patrimoniale; f} dei vincoli di
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".
All'articolo 6:
al comma 6, le parole: "testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato"
sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei requisiti e delle
finalita' propri dei beni pubblici";
al comma 2, le parole: "1.000.000 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1.000.000 di euro";
al comma 3, secondo periodo, le parole da: "esclusivamente" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ad altre
societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale
sociale";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", previa definizione
da parte del CIPE delle direttive di massima";
al comma 10, primo periodo, le parole: "per legge" sono soppresse; al
terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", escluse le norme
concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato
comma 19";
dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalie Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi";
al comma 12, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti:
"esclusivamente a titolo oneroso";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
All'articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "e puo'" fino alla fine
del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole:
"Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti:
"e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche
a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di
salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa
stessa";
al comma 2, le parole: "e' disposta" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' essere disposta" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 ";
al comma 3, primo periodo, lettera a}, dopo le parole: "grandi opere
pubbliche" sono inserite le seguenti: ", purche' suscettibili di
utilizzazione economica"; al terzo periodo, dopo le parole: "assumere
partecipazioni," sono inserite le seguenti: "che non dovranno essere
di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile,"; dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente:
"Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi'
acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa
depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture";
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "I finanziamenti di cui
al comma 3" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente: "I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre
istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico"; al
nono periodo, le parole: "al comma 10 dell'articolo 7" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 10 e 12 dell'articolo 7"; dopo
il nono periodo e' inserito il seguente: "Restano ferme le competenze
in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali
dalle norme vigenti"; all'ultimo periodo, le parole: "testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al"; il quarto
periodo e' sostituito dai seguenti: "Alla societa' si applicano il
comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3,
lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si
iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La
Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa'
e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza prudenziale e
comunicazioni alla Banca d'Italia"; il quinto periodo e' soppresso;
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente
della Repubblica" la parola: "del" e' soppressa;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina
sostanziale in materia di infrastrutture".
All'articolo 9:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;
"1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste
al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi
decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e
derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione
previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato
prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia
e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione
della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo
affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato. La societa' si avvale dell'assistenza, della
rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne
avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di
criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il
contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la
societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse
transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di
liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa'
puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo'
anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai
terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In
base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il
compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto,
nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, individua le liquidazioni
gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque
opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste
liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della
individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le
procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'econornia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell'articolo 14;
b) l'articolo 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di
curo annui a decorrere dall'anno 2002, si' provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo";
al comma 2, le parole: "interamente controllate" sono sostituite
dalle seguenti: "interamente possedute, direttamente o
indirettamente,";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a} al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "La
vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui
ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'";
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il
diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a
condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino
il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di
vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del
diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con
i decreti di cui al comma 1";
al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: "decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63
Art. 1
Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione,
fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere
stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di
gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del
comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle
predette somme".
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di
riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di
compensazione di entrate anche di natura non tributaria, ((anche
degli enti territoriali)), o non erariale.
Art. 2
Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico
1. L'articolo 17 del ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il
versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato
entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella
unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel
termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al
precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine
stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro
il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando
le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita'
produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui
periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il
versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese
dello stesso periodo d'imposta".
Art. 3
Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla
lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della
salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5
per cento al netto dell'IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i
medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i
medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto
del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a
cinque euro.))
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di
organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche
indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al
Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del
comma 7 del citato articolo 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione,
partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni,
congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio
2002 non potra' eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e
documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse
spese non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato
annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002
e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa
farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il
finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o
riunioni ((di cui al comma 3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa
relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003,
la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti
salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa
comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del
18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della
"protezione complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a
decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla
normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita'
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare
la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio
attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo.
8-bis. ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari
di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n.
349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.))
8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide
unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita'
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.))
8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce
i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.))
9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle
confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di
pubblicita', ((dopo l'indicazione del marchio)), la sigla
classificativa internazionale corrispondente alla denominazione
comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica"
(ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La
denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di
sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a
quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e'
consentita la vendita di confezioni che riportino la sola
denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre
2002.
9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle
aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale
dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero
dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da'
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.))
9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni
alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione
tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))
Art. 4
Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003
e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi
nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato
dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto
2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le
percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 4-bis
Finanziamento della spesa sanitaria
1. ((Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001
si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e
province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a Euro
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio
dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e
delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di
bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente
derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I
di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di Euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del
disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa
attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di Euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei
disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli
anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto
del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio
2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la
completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme
spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte
corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente
nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la
liquida-zione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e'
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente
decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento
della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma
2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le
finalita' del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi Euro
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende
sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per
essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987,
rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome
destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme
assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste
inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle
soppresse unita' sanitarie locali.
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi
alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
della competente direzione generale del Ministero della salute,
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle
deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))
Art. 5
Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per
aiuti di Stato
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa
della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione
innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime
delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza
della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E'
analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in
forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n.
153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita
dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo
trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della
societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali
sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono
computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo
quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in
funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la
possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b)
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della
gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.))
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.
Art. 6
Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa' cooperative
1. L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva
minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge
3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del
capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina
dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in
ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle
societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti
erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del trattamento
tributario delle societa' cooperative e loro consorzi, in coerenza
con la generale riforma della disciplina delle societa' cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo
quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della
rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva
indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro
consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10,
limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le
cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma
l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito
imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuto dalle societa' cooperative e loro consorzi e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.
97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si
applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle societa' cooperative di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del
((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui))
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Art. 7
Patrimonio dello Stato S.p.a.
1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri
dei beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume
la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita'
delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa' di cui il
Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.))
4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di
massima.))
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze
convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e'
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per
la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o
diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per
1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti
diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili
facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni
compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero
ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del
codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita'
e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le
norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal
citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi
i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi".))
11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione,
alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui
all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10.
12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.))
Art. 8
Societa' per il finanziamento delle infrastrutture
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche
con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata
"Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il
capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti,
anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri
crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico
della Cassa stessa.)) Le azioni della societa' non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento
con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo'
essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati
dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.))
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti
concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto
qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche,
((purche' suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede
finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per
lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le
finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne'
comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo
svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire
quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e
prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E' preclusa
alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della
societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono
essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni
finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono
concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente
deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono
a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione
dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare
i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i
diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre
operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della
societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni







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